Energia/Gas: CMOR

Il CMOR (Corrispettivo di Morosità) è l’indennizzo che il nuovo fornitore di energia o gas addebita in bolletta, su richiesta del fornitore precedente; e serve a recuperare i crediti di fatture non pagate prima del cambio fornitore.

E’ il meccanismo previsto dalla delibera ARERA 593/2017/R/COM che permette ai venditori di proteggersi dal cosiddetto “turismo energetico” (possibilità e facilità che, prima di questa delibera, avevano i clienti nel passare da un fornitore all’altro evitando di pagare le morosità accumulate con i precedenti venditori).

Il corrispettivo di morosità può essere applicato solo per debiti superiori a 10 euro, sia nelle fatture relative alla fornitura di gas che di energia elettrica. Il calcolo del CMOR non comprende tutti i debiti contratti dal consumatore con la società di vendita, ma soltanto le fatture non pagate negli ultimi 3 mesi prima del cambio fornitore.

L’importo viene addebitato nella fattura del nuovo fornitore, ma la somma spetta al fornitore precedente.

Solitamente il CMOR non viene applicato subito sulla prima fattura, ma tra i 6 e 12 mesi dal passaggio al nuovo fornitore.

Normalmente il pagamento è richiesto in un’unica soluzione, ma è possibile verificare con la società di vendita attuale la possibilità (non d’obbligo) di rateizzare la somma.

Se addebitato, si è costretti a pagarlo o a chiarire la posizione con il vecchio fornitore: non si tratta infatti di una penale, ma di un recupero crediti che è legittimo e applicabile sia a utenze domestiche che aziendali.

Se non si paga il CMOR, si continua ad essere morosi; e quindi, a meno che non si contesti l’addebito ritenuto irregolare, il mancato pagamento può comportare anche la sospensione della fornitura per morosità da parte del venditore attuale.

In caso di “accordo conciliativo” per la regolarizzazione della posizione debitoria del cliente, con il credito della controparte uscente interamente soddisfatto, avendo titolo esecutivo (art.13.1, lettera b, del TISIND) essa non può presentare la richiesta di indennizzo CMOR; e qualora l’avesse già presentata è tenuta ad annullarla.

Qualsiasi tipo di penale eventualmente prevista dal contratto, ove consentito dal contesto normativo e regolatorio, incluse quelle per recesso anticipato, non è riconducibile ai “consumi e oneri” richiamati al comma 2.2 del TISIND. Pertanto, le penali non vanno considerate al fine della determinazione del valore dell’indennizzo CMOR, di cui all’articolo 5 del TISIND.

Il CMOR dopo 12 mesi non può essere più applicato in bolletta, ma la compagnia energetica può ancora richiedere il pagamento del debito, in quanto la prescrizione delle bollette di luce e gas è di 2 anni.


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